IL DIVERBIO LITIGIOSO SEGUITO DA VIE DI FATTO NON GIUSTIFICA DI PER SE' IL LICENZIAMENTO

IL DIVERBIO LITIGIOSO SEGUITO DA VIE DI FATTO NON GIUSTIFICA DI PER SE' IL LICENZIAMENTO

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 5280 del 04 marzo 2013 ha affermato che il diverbio litigioso tra colleghi seguito dalle vie di fatto non giustifica di per sé il licenziamento.
In particolare, la Corte nel fare ciò ha richiamato i seguenti principi:
a) la proporzionalità tra addebito e recesso va valutata non in astratto, ma tenendo in considerazione ogni aspetto concreto;
b) anche se la disciplina collettiva prevede un determinato comportamento come causa di recesso, il giudice deve comunque valutare l'effettiva gravità della condotta addebitata;
c) tale valutazione di gravità deve essere effettuata valorizzando la regola generale della"non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., con la conseguenza che il recesso datoriale risulta giustificato solo se l'inadempimento è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.