La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 7851/2019 ribadisce il proprio consolidato orientamento per cui, in ossequio al c.d. principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento, il datore di lavoro non può addurre in giudizio fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento dell'intimazione del recesso, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti.
Viene, quindi, confermata che la contestualità ed immodificabilità della motivazione del recesso datoriale ha natura imperativa.