LICENZIAMENTO. MANCANZA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE. TUTELA REINTEGRATORIA.

LICENZIAMENTO. MANCANZA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE. TUTELA REINTEGRATORIA.

Il Tribunale di Milano - Sez. Lavoro - con sentenza del 14 ottobre 2020 ha confermato l'orientamento già assunto dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - con sentenza n. 4879/2020 in tema di licenziamento disciplinare, secondo cui ove manchi la contestazione di addebito, non ci si troverebbe di fronte ad un mero vizio del procedimento, ma tale difetto comporterebbe l'inesistenza stessa del procedimento, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

Oltre a ciò, la sentenza in commento ha preso in esame l'ulteriore interessante aspetto della sospensione dei termini di impugnazione del recesso datoriale nel corso del periodo emergenziale per il COVID 19.

In particolare, il Tribunale, partendo dal dato normativo ed analizzando la fattispecie dell'impugnativa del licenziamento, nonchè la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini processuali, arriva a statuire che quest'ultima sia applicabile, non soltanto al termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale del licenziamento, ma anche al connesso e preventivo termine di 60 giorni per la sua impugnazione stragiudiziale.