SMART WORKING E FERIE "FORZATE"

SMART WORKING E FERIE "FORZATE"

Il Tribunale di Grosseto - Sezione Lavoro -  con la sentenza n. 502/2020 si è pronunciato in ordine alla decisione assunta da un'azienda di escludere un lavoratore dalla possibilità di fruizione di lavoro in modalità agile, imponendo a quest'ultimo la scelta tra il godimento di ferie "forzate" da conteggiarsi  sulle ferire future maturande, avendo il lavoratore già usufruito di quelle pregresse, o di un periodo di sospensione lavorativa non retribuita.

In particolare, a riguardo, il Tribunale, ha precisato che
- "le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, comma 2, c.c. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali"

Conseguentemente, il Giudice ha statuito che il rifiuto di ammettere il dipendente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate è illegittima.