SUPERMINIMO ... FACCIAMO CHIAREZZA.

SUPERMINIMO ... FACCIAMO CHIAREZZA.

Il superminimo è una quota di retribuzione "EXTRA" riconosciuta al lavoratore, la quale determina il superamento del minimo retributivo tabellare a quest'ultimo dovuto in forza del CCNL di riferimento.  

Il superminimo viene, pertanto, riconosciuto ed erogato al lavoratore sulla base di specifici accordi, i quali possono essere individuali (ad es. nel caso di superminimo riconosciuto nel contratto di assunzione o successivamente e singolarmente al lavoratore), ovvero collettivi (ad es. nel Contratto Collettivo Aziendale per tutti i lavoratori).

In tema di superminimo vige il principio per cui quest'ultimo, in via generale, è "assorbibile" con i futuri aumenti retributivi (aumento dei minimi contrattuali, aumenti per passaggio di livello ecc..)   

Ciò comporta che, in caso di un aumento retributivo, quest'ultimo normalmente venga compensato con una riduzione di pari importo del superminimo riconosciuto, con la conseguenza che la retribuzione del lavoratore rimarrà immutata finché i successivi aumenti retributivi non arrivino, cumulativamente, a superare la misura del superminimo stesso.  

Nonostante quanto sopra costituisca un principio generale, la natura "assorbibile" del superminimo viene, di regola, anche espressamente statuita dalle parti in sede di riconoscimento dell'emolumento e ciò, anche al fine di evitare possibili situazioni di incertezza e/o di contenzioso.

A quest'ultimo riguardo, difatti,  l'assorbibilità potrebbe venire meno laddove non vi sia stata alcuna espressa determinazione delle parti, ovvero vi sia incertezza sul punto e il lavoratore riesca a provare in giudizio (ad. esempio in forza del comportamento tenuto dalle parti) il suo diritto al mantenimento di quest'ultimo senza intaccare l'aumento retributivo.

Infine, a chiusura non può che segnalarsi che le parti possono, in ogni caso, escludere   l'assorbibilità del superminimo con un'espressa statuizione in tal senso.